Art. 108 · Protezione dell'equipaggio - Accesso ai locali dell'apparato motore
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte VII

Art. 108

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Protezione dell'equipaggio - Accesso ai locali dell'apparato motore

In vigore dal 12 ago 1967
Dal livello della passerella si deve poter accedere convenientemente e sicuramente ai locali dell'equipaggio, al locale dell'apparato motore ed a tutti gli altri locali dove occorre necessariamente recarsi per la manovra della nave. Questa prescrizione non si estende ai locali delle pompe nei quali si entra dal ponte del bordo libero, purchè le relative aperture siano munite di mezzi di chiusura di classe I.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-108