Art. 107 · Passerella
Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantiliParte VII

Art. 107

107 / 122

Passerella

In vigore dal 12 ago 1967
Nelle parti del ponte del bordo libero esposte alle intemperie deve essere sistemata una robusta passerella permanente, nella direzione di prora a poppa, al livello del ponte delle sovrastrutture, tra il cassero di poppa ed il cassero centrale, e se l'equipaggio è alloggiato a prora, questa passerella deve estendersi tra il cassero centrale ed il cassero di prora. In sostituzione della passerella si può ammettere un mezzo di accesso equivalente come, per esempio, un passaggio al di sotto del ponte del bordo libero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-107