Regolamento assegnazione linea a carico nevi mercantili›Parte VII
Art. 106
106 / 122Cofani dei locali apparato motore
In vigore dal 12 ago 1967
Le aperture nei cofani del locale apparato motore situati sul ponte del bordo libero devono avere porte di acciaio.
I cofani devono essere protetti da un cassero poppiero e da un cassero centrale chiusi, di altezza non inferiore alla regolamentare, ovvero da una casetta della stessa altezza e di equivalente robustezza. Le paratie terminali di queste sovrastrutture devono avere la struttura prescritta per la paratia prodiera del cassero centrale.
Tutte le aperture nelle sovrastrutture sul ponte del bordo libero devono avere chiusure efficaci ed avere la soglia elevata almeno 457 mm sul ponte.
Le parti dei cofani dell'apparato motore esposte alle intemperie sul ponte delle sovrastrutture, devono essere di struttura robusta e tutte le aperture in essi praticate devono essere munite di mezzi di chiusura di acciaio, collegati permanentemente ai cofani ed atti ad essere chiusi a forza sia dall'interno che dall'esterno. La soglia di tali aperture deve essere elevata almeno 380 mm sul ponte delle sovrastrutture. Gli osteriggi delle caldaie devono essere elevati sul ponte delle sovrastrutture quanto è possibile e ragionevole, e devono avere robusti coperchi di acciaio permanentemente collegati nella loro giusta posizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-13;579#art-ral-106