Statuto›Titolo II
Art. 6
7 / 61In vigore dal 31 mag 1967
Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) conferisce, in nome della legge ed in virtù dei poteri derivantigli dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'istituto e ne autorizza il rilascio;
c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;
d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori;
e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione, e, rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;
f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del coordinatore tecnico, sentito il parere del Consiglio direttivo;
g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dei regolamenti interni.
In caso di assenza o di impedimento il direttore può delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo.
Il direttore può delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.
Al direttore può essere assegnata una indennità di carica il cui importo, fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, non potrà essere superiore a quello stabilito per i direttori degli Istituti universitari statali con una sola Facoltà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-6