Art. 44
StatutoTitolo VII

Art. 44

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In vigore dal 31 mag 1967
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e non potrà essere comunque inferiore a quella determinata per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali. La tassa di diploma è devoluta all'erario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-44