Art. 42
StatutoTitolo VII

Art. 42

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In vigore dal 31 mag 1967
L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo. Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli del presente statuto e dalle norme vigenti nelle Università.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-42