Art. 24
StatutoTitolo IV

Art. 24

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In vigore dal 31 mag 1967
Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali. Il Consiglio direttivo può, per giustificati motivi, apportare variazioni al calendario suddetto, in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione di cui al successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-24