Art. 21
StatutoTitolo III

Art. 21

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In vigore dal 31 mag 1967
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria. Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'. Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami. Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed aver raggiunto, durante l'anno, almeno i tre quarti delle presenze sia alle lezioni, sia alle esercitazioni e semprechè le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato. Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che e respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non è ammesso alla iscrizione dell'anno successivo. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato, presso l'Istituto, gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti secondo il piano di studi riportato nel precedente .
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-21