Art. 13
StatutoTitolo II

Art. 13

14 / 61
In vigore dal 31 mag 1967
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il coordinatore tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico addestrativo; ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento; c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici, l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione e alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell' del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto; g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative; h) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico. Al coordinatore tecnico sarà corrisposta, sul bilancio dell'istituto, una indennità di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni, e può essere riconfermato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-13