Statuto›Titolo II
Art. 10
11 / 61In vigore dal 31 mag 1967
Il Consiglio direttivo:
a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;
b) elegge il direttore dell'istituto ed i tre professori che faranno parte del Consiglio di amministrazione secondo il disposto degli ;
c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
d) delibera sui programmi degli insegnamenti e determina il numero delle ore di lezione e la durata dei singoli corsi;
e) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche dello statuto;
f) delibera sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche nei limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione;
g) propone al Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, il conferimento o la conferma degli incarichi di insegnamento, di cui almeno quattro relativi a materie del gruppo scientifico e culturale, dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo che abbiano una particolare esperienza ed una approfondita conoscenza delle attività e dei problemi specifici dell'Istituto;
h) esprime il proprio parere sulla nomina del coordinatore tecnico, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore dell'Istituto;
i) provvede affinché siano determinati e pubblicati in tempo utile il calendario generale dell'Istituto, i programmi dei corsi, l'orario dei singoli insegnamenti, il diario delle sessioni di esami;
l) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
m) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica;
n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il Consiglio direttivo è convocato dal direttore presidente ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra. L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
Per la validità delle adunanze è richiesto, in prima convocazione, l'intervento di due terzi dei consiglieri o, in seconda convocazione, la metà più uno di essi, oltre al direttore dell'Istituto.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le mansioni di segretario sono esercitate dal direttore amministrativo dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-03;265#art-s-10