Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 1 nov 1967
È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Amministrazione dell'Istituto per ciechi "F. Cavazza".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-25;906#art-4