Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734; Veduto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214; Veduti i regi decreti 28 aprile 1927, n. 801; 17 maggio 1928, n. 1596; 11 dicembre 1930, n. 1945; Veduta la domanda in data 13 settembre 1963, con la quale il presidente dell'Istituto per ciechi "S. Alessio" chiede la trasformazione delle scuole musicali interne; Veduto l' della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di Conservatorio, anche se abbiano sede nello stesso Comune; Veduto l'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Veduta l'annessa convenzione in data 28 settembre 1965 e la relativa modifica in data 21 dicembre 1966; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La Scuola di musica esistente presso l'Istituto "S. Alessio" per ciechi di Roma comprendente le scuole di "Organo e composizione organistica" e di "Pianoforte" nonché i corsi complementari relativi alle medesime, è trasformata in sezione staccata del Conservatorio di musica "S. Cecilia" di Roma con annessa scuola media. La trasformazione decorre dal 1 ottobre 1967; dalla stessa data i posti in organico della sezione staccata "S. Alessio" sono stabiliti come, dalla tabella A allegata al presente decreto.
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