Art. 5
5 / 5In vigore dal 25 lug 1967
Qualora la convenzione non venga esplicitamente disdetta alla scadenza si riterrà tacitamente rinnovata, intendendosi, invece, decaduta ove vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti; nel qual caso il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1967
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 2. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-25;517#art-5