Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 27 ago 1967
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1967 SARAGAT FANFANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 97. - GRECO
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