Art. 8
8 / 8In vigore dal 27 ago 1967
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1967
SARAGAT
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 97. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-02-16;677#art-8