Art. 46 · Atti di natura diplomatica
Capo III

Art. 46

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Atti di natura diplomatica

In vigore dal 5 mar 1967
I capi degli uffici consolari possono essere incaricati di funzioni diplomatiche o del compimento di singoli atti di natura diplomatica nei casi in cui nel Paese non vi sia Missione diplomatica o questa non sia in condizioni di provvedere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-46