Art. 214 · Uffici consolari onorari
Parte QUARTACapo I

Art. 214

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Uffici consolari onorari

In vigore dal 5 mar 1967
Gli uffici consolari di II categoria, istituiti nelle località dove hanno sede Missioni diplomatiche, possono essere mantenuti fino al termine dell'incarico dei titolari nominati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1970.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-214