Parte TERZA›Titolo I
Art. 177
279 / 298Residenze di servizio
In vigore dal 1 lug 2015
I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per sè, per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.
Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.
Note all'articolo
- La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 6, lettera a)) che "Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresi', limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonche' dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, e' aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennita' personale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-177