Art. 169 · Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria
Titolo VII

Art. 169

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Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria

In vigore dal 5 mar 1967
Il Ministro può, per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica. L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro. Si applicano le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-169