Art. 161 · Cessazione dal servizio
Titolo VI

Art. 161

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Cessazione dal servizio

In vigore dal 13 mag 2000
Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva la possibilità di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-161