Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 feb 1967
Per lo svolgimento degli esami di concorso a cattedre di cui alla lettera a) del precedente sono valide le norme generali contenute nel regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-11-21;1298#art-4