Art. 15
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo III

Art. 15

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In vigore dal 21 dic 1966
L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e, in caso di assenza di entrambi, da persona designata dagli intervenuti. Il presidente nomina il segretario fra i soci presenti e due scrutatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-15