Art. 11
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo III

Art. 11

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In vigore dal 21 dic 1966
L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-11