Art. 10
Statuto del Credito Fondiario Societa' per azioniTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 21 dic 1966
L'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto sociale alla sua competenza. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorrono deliberazioni su argomenti ad essa riservati dalla legge o dallo statuto sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-10-11;1025#art-sdc-10