Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 dic 1966
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-20;965#art-2