Art. 16 · Diritto sostitutivo per navi in crociera turistica
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimiTitolo I

Art. 16

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Diritto sostitutivo per navi in crociera turistica

In vigore dal 23 mar 1967
Per ottenere il beneficio di cui all' della legge il comandante della nave deve dichiarare per iscritto alla autorità marittima che la nave trovasi in crociera turistica. L'autorità marittima, qualora ritenga di dover effettuare accertamenti sulla veridicità della dichiarazione suddetta, può richiedere a garanzia il deposito della differenza fra l'ammontare del diritto dovuto ai sensi del terzo comma dell' della legge e quello di cui al sopracitato . Il deposito, appena comprovata la veridicità della dichiarazione, viene restituito secondo le norme del regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391. Qualora il diritto di cui all' della legge non sia stato pagato per tutti i passeggeri, il comandante della nave è tenuto a presentare all'autorità marittima un elenco dei passeggeri per i quali il diritto viene versato. Detto elenco, vistato dall'autorità marittima, è riconsegnato al comandante della nave.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-30;1340#art-rel-16