Art. 3
3 / 3In vigore dal 6 giu 1967
Il presente decreto entra in vigore nel sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 agosto 1966
SARAGAT
MORO - NATALI - REALE - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 57. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-22;1355#art-3