Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 5 nov 1966
Nulla è innovato per quanto concerne: i servizi d'interesse generale dello Stato indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, la disciplina dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali, gli atti di archivio, le attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo, la responsabilità civile e contabile degli amministratori ed impiegati comunali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;834#art-2