Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 nov 1966
Nulla è innovato per quanto riguarda i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché i consorzi di cooperative di altra natura a carattere nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;808#art-3