Titolo I
Art. 7
7 / 19In vigore dal 4 nov 1966
Le attribuzioni conferite al Ministro dalle vigenti disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato sono esercitate, per il personale di cui al presente decreto, dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
L'ufficio di presidenza del Consiglio, previsto dallo , ultimo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, integrato dal segretario generale e da un rappresentante del personale scelto dal presidente su una terna designata dal personale stesso, costituisce il Consiglio di amministrazione.
La Commissione di disciplina è composta da tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal presidente, su proposta del segretario generale, fra gli impiegati con qualifica di primo referendario, è presieduta dal più anziano di essi e dura in carica per un biennio.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-7