Titolo I
Art. 4
4 / 19In vigore dal 4 nov 1966
La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione alla carriera direttiva è composta da fin presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, dal segretario generale del Consiglio e da un impiegato del Segretariato generale del Consiglio con qualifica non inferiore a referendario. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a referendario aggiunto.
La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione alla carriera di concetto è composta da un presidente scelto tra gli impiegati del Segretariato generale del Consiglio con qualifica di primo referendario, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, e due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto.
La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione alla carriera esecutiva è composta da un presidente scelto tra gli impiegati del Segretariato generale del Consiglio con qualifica non inferiore a referendario, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice referendario.
La Commissione dei concorsi per l'ammissione alla carriera del personale ausiliario è composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario amministrativo.
Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-4