Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 4 nov 1966
Per l'ammissione ai pubblici concorsi di accesso alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva del Consiglio, è richiesto il possesso del diploma di laurea. Con regolamento del Consiglio, da approvarsi ai sensi dell' della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti gli specifici titoli di studio. Nei relativi bandi di concorso può essere prescritto il possesso di altri titoli post-universitari nonché lo svolgimento di eventuali prove pratiche. Per l'ammissione ai pubblici concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli delle altre carriere del Consiglio è richiesto il possesso dei titoli di studio previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nei relativi bandi di concorso può essere prescritto il possesso di altri titoli nonché lo svolgimento di prove tecnico-pratiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-2