Art. 10
Titolo I

Art. 10

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In vigore dal 4 nov 1966
Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all' della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sentito il Comitato di presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-10