Art. 3

Art. 3

3 / 5
In vigore dal 31 mag 1972
Il diritto per traffico di perfezionamento di cui allo è commisurato al 30% del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero, del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata, per i prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da applicare in conformità con quanto stabilito dall' della Decisione 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 13 dicembre 1971, n. 1436 ha disposto (con l'art. 1) che "L'ammontare del diritto per traffico di perfezionamento per le merci esportate verso la Grecia, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687, e' commisurato, a decorrere dalle date rispettivamente indicate, alle seguenti aliquote del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in conformita' con le decisioni del Consiglio di associazione n. 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970: 40%, a decorrere dal 15 settembre 1967; 50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969; 60%, a decorrere dal 1 luglio 1970".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;687#art-3