Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 6 set 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - NATALI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 27. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;683#art-3