Art. 3
3 / 3In vigore dal 6 set 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - NATALI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 27. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;683#art-3