Art. 2
2 / 3In vigore dal 6 set 1966
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 1966, all'importazione di fette biscottate e di biscotti (voci della tariffa ex 19.07 ed ex 19.08) è dovuta una tassa di compensazione, commisurata alle quantità di grano tenero e di zucchero contenute nei suddetti prodotti, nella misura indicata per ciascuna provenienza nell'annessa tabella B firmata dal Ministro per le finanze.
Per le provenienze dagli Stati membri della Comunità Economica Europea tale tassa sarà riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nella misura rispettivamente indicata nella suddetta tabella B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;683#art-2