Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 mar 1967
È istituita in Tokio (Giappone) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato ad oriente delle province di Toyama, Fukui, e Aichi escluse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-21;1324#art-3