Protocollo›Titolo Titolo "C"
Art. XX
20 / 20In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XX
Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della sua firma ed ha effetto dal 1 gennaio 1962 al 31 dicembre 1962. Si intenderà prorogato tacitamente di un altro anno, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti al più tardi tre mesi prima della scadenza.
Fatto a Bonn il 1 giugno 1962 in due esemplari, di cui uno in
lingua italiana e uno in lingua tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della
Repubblica Federale di Germania
ALLARDT
Per il Governo della Repubblica italiana
Gastone GUIDOTTI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xx