Art. XX
ProtocolloTitolo Titolo "C"

Art. XX

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In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XX Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della sua firma ed ha effetto dal 1 gennaio 1962 al 31 dicembre 1962. Si intenderà prorogato tacitamente di un altro anno, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti al più tardi tre mesi prima della scadenza. Fatto a Bonn il 1 giugno 1962 in due esemplari, di cui uno in lingua italiana e uno in lingua tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Federale di Germania ALLARDT Per il Governo della Repubblica italiana Gastone GUIDOTTI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xx