Protocollo›Titolo Titolo "C"
Art. XVIII
18 / 20In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XVIII
1) Una Commissione mista ha il compito di curare la regolare
esecuzione, del presente Protocollo, di proporre eventuali modifiche e di predisporre tempestivamente le basi di un nuovo accordo.
2) Il presidente della parte germanica della Commissione mista
sarà un appartenente al Bundesministerium fuer Wirtschaft.
Il presidente della parte italiana della Commissione mista sarà il
direttore generale dello spettacolo.
Ambedue le parti della Commissione mista saranno composte da
rappresentanti delle autorità competenti ed esperti dell'industria cinematografica.
Le rappresentanze di ognuno dei due Paesi che compongono la
Commissione mista, saranno composte da almeno tre persone ciascuna.
3) La Commissione mista si riunirà a richiesta di una delle parti contraenti, ed in ogni caso al verificarsi di una delle due condizioni previste alla lettera c) dell'articolo II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xviii