Art. XVIII
ProtocolloTitolo Titolo "C"

Art. XVIII

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In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XVIII 1) Una Commissione mista ha il compito di curare la regolare esecuzione, del presente Protocollo, di proporre eventuali modifiche e di predisporre tempestivamente le basi di un nuovo accordo. 2) Il presidente della parte germanica della Commissione mista sarà un appartenente al Bundesministerium fuer Wirtschaft. Il presidente della parte italiana della Commissione mista sarà il direttore generale dello spettacolo. Ambedue le parti della Commissione mista saranno composte da rappresentanti delle autorità competenti ed esperti dell'industria cinematografica. Le rappresentanze di ognuno dei due Paesi che compongono la Commissione mista, saranno composte da almeno tre persone ciascuna. 3) La Commissione mista si riunirà a richiesta di una delle parti contraenti, ed in ogni caso al verificarsi di una delle due condizioni previste alla lettera c) dell'articolo II.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xviii