Protocollo›Titolo TITOLO "B"
Art. XII
12 / 20In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XII
1) Le coproduzioni di cui all'articolo XI dovranno essere
preventivamente autorizzate dalle due Autorità competenti: nella Repubblica italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, nella Repubblica Federale di Germania dal Bundesamt fuer gewerbliche Wirtschaft. Queste, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente.
2) Qualora si verifichi uno squilibrio di due unità fra i film
maggioritari di uno dei due Paesi ed i film maggioritari dell'altro Paese, verranno riconosciuti soltanto film la cui ammissione possa attenuare tale squilibrio o almeno lasciarlo inalterato.
3) La ripartizione dei proventi nei due Paesi deve di massima
corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione. La ripartizione avviene conformemente ai relativi accordi privati nel quadro delle vigenti disposizioni valutarie dei due Paesi. Il trasferimento dei proventi nell'altro Paese sarà sempre possibile in dipendenza dei contratti approvati dalle competenti autorità. I proventi realizzati in terzi Paesi saranno di massima ripartiti tra i coproduttori in proporzione delle quote rispettive e trasferiti direttamente in ciascuno dei due Paesi coproduttori. Nei casi in cui ciò risultasse impossibile, i proventi saranno trasferiti tramite il Paese del venditore, che ritrasferirà la quota di spettanza dell'altro Paese coproduttore. L'eventuale ripartizione dei mercati può anch'essa far parte di accordi privati, da sottoporre all'approvazione delle autorità competenti dei due Paesi.
4) Nel caso dell'esportazione dei film in un Paese in cui
l'importazione dei film delle Parti contraenti sia contingentata, l'esportazione, di regola, sarà imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore il cui apporto finanziario sia preponderante nella produzione del film. Qualora il contingente fosse applicato verso uno solo dei due Paesi, il film sarà considerato di nazionalità del Paese verso il quale non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza nella produzione dell'apporto di uno o dell'altro Paese. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi è equivalente saranno imputati al contingente del Paese che ha le maggiori possibilità di sfruttamento nel Paese di acquisto.
5) Lo sviluppo del negativo e la stampa della copia campione,
qualora tecnicamente possibili, saranno eseguiti nel Paese in cui il film è stato realizzato. Le copie necessarie allo sfruttamento dei film nei due Paesi coproduttori, dovranno, salvo eccezioni giustificate, essere stampate nel Paese corrispondente alla stessa versione del film.
6) Di ogni film di coproduzione dovranno essere approntati due
negativi oppure un negativo e un "negatif, positif (intermediaire de travail)". Ognuno dei coproduttori avrà la proprietà di un negativo o di un "negatif, positif (intermediaire de travail)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xii