Protocollo›Titolo TITOLO "A"
Art. VIII
8 / 20In vigore dal 1 ago 1967
Articolo VIII
1) Lo scambio di pellicole impressionate e relative colonne sonore,
per la produzione di attualità cinematografiche, come pure la reciproca fornitura di attualità cinematografiche di origine italiana o germanica, non sono sottoposte dalle due Parti ad alcuna limitazione.
2) Per l'importazione nella Repubblica Federale di Germania di
attualità cinematografiche italiane il certificato di origine sarà rilasciato da una Camera di Commercio italiana in Italia; per l'importazione nella Repubblica italiana di quelle germaniche, tale certificato sarà rilasciato dalla Export-Union der deutschen Film-industrie e.V.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-viii