Art. 2
2 / 2In vigore dal 5 ago 1966
I predetti sei posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui al citato art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e art. 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, e vengono ripartiti come appresso:
Numero
dei posti FACOLTA DI GIURISPRUDENZA
Universita di Napoli:
cattedra di Diritto costituzionale........ 1
FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE
Universita di Roma:
cattedra di Storia ed istituzioni dei pae-
si afro-asiatici........................ 1
FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA
Universita di Padova:
cattedra di Storia dell'arte moderna...... 1
FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA
Universita di Napoli:
cattedra di Microbiologia................. 1
Universita di Pisa:
cattedra di Igiene........................ 1
Universita di Roma:
cattedra di Urologia (per assistente ane-
stesista)................................. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 43. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-13;542#art-2