Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 ott 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Salerno, di concerto con l'Amministrazione provinciale di Salerno in data 18 gennaio 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio delle valli del Lambro, Mingardo e Bussento, in provincia di Salerno, estesa per ha. 84.720 circa; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 528 in data 20 marzo 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 127095 in data 2 dicembre 1965 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico Il territorio delle valli del Lambro, Mingardo e Bussento, ricadente nella provincia di Salerno, esteso per ha. 84.720 circa e delimitato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana con la denominazione di Comprensorio di bonifica montana del Lambro, Mingardo e Bussento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1966 SARAGAT RESTIVO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1966 Atti del Governo, registro, n. 206, foglio n. 40. - VILLA
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