Art. 1

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In vigore dal 21 ott 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1235, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di "Ottica" presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concreto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in Firenze il 2 marzo 1966, con la quale viene mutata la destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze - istituito con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1235 - dall'insegnamento di "Ottica" a quello di "Fisica dello spazio". Con la convenzione stessa vengono, altresì, adeguati al nuovo costo medio i contributi che l'ente finanziatore è tenuto a corrispondere all'Università di Firenze per il mantenimento del posto anzidetto, fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata il 25 luglio 1957, approvata col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1235. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 1966 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 33. - DI PRETORO
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