Art. 17
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono GenovaCapo IV

Art. 17

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In vigore dal 6 ago 1966
L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e della abilitazione alla vigilanza scolastica può essere impartito a classi riunite. Col manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-17