Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 feb 1967
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti tecnici femminili di cui all' sono indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;1249#art-3