Art. 7
7 / 17Amnistia per reati in materia tributaria
In vigore dal 4 giu 1966
È concessa amnistia:
1) per i reati punibili soltanto con la pena della ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;
2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda - salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione - previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, con la esclusione dall'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;
5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.
L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-7