Art. 7 · Amnistia per reati in materia tributaria

Art. 7

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Amnistia per reati in materia tributaria

In vigore dal 4 giu 1966
È concessa amnistia: 1) per i reati punibili soltanto con la pena della ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione; 2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; 3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi; 4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda - salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione - previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, con la esclusione dall'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società; 5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari. L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-7