Art. 5
5 / 17Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia
In vigore dal 4 giu 1966
Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'art. 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;
d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-5