Art. 4
4 / 14Scuole presso le quali possono sostenere l'esame i candidati esterni
In vigore dal 10 giu 1966
I candidati esterni sostengono l'esame di licenza presso le scuole medie statali o pareggiate, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86.
In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi, procede ad una ripartizione di tali candidati tra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni.
Il preside, quando rilevi dalla domanda presentata da un candidato esterno che questi sia stato preparato da uno o più insegnanti della scuola, trasmette detta domanda e la relativa documentazione al provveditore agli studi, perché disponga l'assegnazione del candidato ad altra Commissione di esami della stessa sede o di sede viciniore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-4