Art. 3 · Ammissione agli esami dei candidati esterni e documentazione richiesta

Art. 3

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Ammissione agli esami dei candidati esterni e documentazione richiesta

In vigore dal 13 feb 1970
I candidati esterni che, trovandosi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell' della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, intendono essere ammessi a sostenere l'esame di licenza nella scuola media, devono presentare domanda in carta libera nella quale sia indicato l'indirizzo dell'abitazione, al preside della scuola media statale o pareggiata più vicina alla propria abitazione, entro il 15 maggio, salvo il disposto del terzo comma dell'. Nella domanda, controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci oltre l'eventuale indicazione circa la prova di latino di cui al quinto comma del precedente , devono essere trascritti i nomi dei professori che abbiano privatamente curato la preparazione del candidato e le scuole presso le quali essi prestano servizio; quest'ultima dichiarazione è obbligatoria, anche se negativa. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di nascita, o in sua vece, documento rilasciato ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1959, n. 678, contenente nome e cognome del candidato e l'indicazione della data e del luogo di nascita; 2) diploma di licenza elementare o, in mancanza, pagella comprovante l'avvenuto conseguimento di tale titolo; 3) carta di identità o altro documento di identificazione personale; 4) programma svolto per le singole materie controfirmato dall'insegnante o dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1969, N. 1090.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-3