Art. 2
2 / 14Ammissione agli esami dei candidati interni - Ammissione alla prova integrativa di latino
In vigore dal 13 feb 1970
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli alunni della terza classe, sulla base dei giudizi analitici espressi per le singole materie di esame di cui al terzo comma dell' della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, formula un giudizio complessivo e attribuisce i voti in decimi relativi a ciascuna delle materie anzidette. Dichiara, quindi, l'alunno ammesso agli esami di licenza a meno che non riscontri una insufficienza notevolmente grave di formazione e di sviluppo della personalità. In tal caso il consiglio di classe dichiara lo alunno non ammesso agli esami di licenza. Del pari è dichiarato non ammesso l'alunno che non riporti almeno sei decimi in condotta.
Il consiglio di classe, infine, esprime, per gli ammessi all'esame, un consiglio di orientamento sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante. Tale consiglio dovrà essere verificato in sede di esame.
Non partecipano alle deliberazioni di cui al precedente comma gli insegnanti di materie facoltative o obbligatorie, ogni volta che si tratti di allievi che, usufruendo dei diritti stabiliti dalla legislazione vigente, non abbiano seguito le loro lezioni.
Ai fini del giudizio complessivo e della dichiarazione di ammissione prevista dal primo comma del presente articolo, i giudizi ed i conseguenti voti riportati nelle materie facoltative saranno computati soltanto se favorevoli all'alunno. Quest'ultimo potrà sostenere la prova facoltativa di latino qualora il consiglio di classe non riscontri una grave insufficienza. Tale disposizione si applica anche per le prove di applicazione tecniche nelle scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte, nonché per le prove di educazione musicale e di applicazioni tecniche nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica.
L'ammissione all'esame ai sensi dei precedenti commi è disposta d'ufficio.
La prova di latino può essere sostenuta anche dagli alunni ammessi agli esami di licenza che non abbiano seguito il predetto insegnamento. Tali alunni, per essere ammessi alla prova di latino, devono presentare apposita istanza al preside, controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci.
Coloro i quali intendono integrare il diploma di licenza con il superamento della prova di latino in anno scolastico successivo a quello in cui abbiano conseguito il diploma medesimo, devono presentare al preside della scuola presso la quale desiderano sostenere l'esame apposita istanza con le modalità suindicate, nei termini che saranno stabiliti nell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-2